Il Piano di Natale: l’aggiornamento 2024 al PNA 2022

Il 24 dicembre 2024 ANAC, ha pubblicato il testo del documento, approvato in via preliminare nell’adunanza del 16 dicembre 2024, relativo all’Aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022

Il testo viene così aperto alla consultazione pubblica on line e potranno essere inoltrate osservazioni fino al 13 gennaio 2025  tramite il questionario on line raggiungibile dalla pagina del sito dell’Autorità dedicata alla consultazione.

Col nuovo aggiornamento l’Autorità  fornisce indicazioni operative per la redazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti

Il documento tiene conto delle semplificazioni introdotte dal legislatore per le amministrazioni di piccole dimensioni, nonché delle semplificazioni per i piccoli comuni individuate dall’ANAC nei precedenti PNA.

Viene inoltre illustrato il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), evidenziando come un’efficace azione di prevenzione della corruzione richieda il coinvolgimento di tutti coloro che operano nell’amministrazione.

Si specifica, inoltre, che i comuni possono confermare la sezione del PIAO per le due annualità successive qualora non si siano verificati eventi come fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative.

Il documento descrive poi le diverse sezioni che compongono la sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, inclusi:

  • Anagrafica del comune: dati identificativi del comune, le caratteristiche dimensionali e i soggetti coinvolti nell’approvazione della sezione del PIAO.
  • Obiettivi strategici: da definire in coerenza con gli obiettivi generali del PIAO e volti alla creazione del valore pubblico. Vengono forniti esempi di obiettivi strategici, come la revisione del codice di comportamento, l’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione, il miglioramento del ciclo della performance, la condivisione di buone pratiche e il rafforzamento dell’analisi dei rischi.
  • Contesto esterno: analisi delle caratteristiche del territorio che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. Si suggerisce l’utilizzo di dati provenienti da diverse fonti, come ISTAT, Ministero dell’Interno, Prefetture, relazioni della Procura nazionale antimafia, Corte dei Conti e ANAC.
  • Contesto interno: analisi degli aspetti organizzativi e gestionali dell’amministrazione che possono comportare l’esposizione al rischio corruttivo.
    • Struttura organizzativa: rappresentazione sintetica dell’articolazione organizzativa dell’amministrazione, includendo dati sul personale, la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità.
    • Aree di rischio: mappature: individuazione e analisi dei processi organizzativi per identificare aree potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Per i comuni con meno di 50 dipendenti, le aree di rischio obbligatorie sono: contratti pubblici, contributi e sovvenzioni, concorsi e selezioni, autorizzazioni e concessioni. Si possono mappare anche altri processi ritenuti a rischio, come l’affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza o la partecipazione del comune a enti terzi.
      • Valutazione del rischio: giudizio qualitativo sul livello di esposizione al rischio (basso, medio, alto, altissimo). Si articola in tre fasi: identificazione del rischio, analisi del rischio (fattori abilitanti la corruzione) e misurazione del rischio (indicatori di rischio).
      • Monitoraggio: programmazione di un sistema di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione, con indicazione della frequenza e della rendicontazione degli esiti.
    • Misure generali: programmazione di misure generali, trasversali a tutte le aree di rischio, volte a ridurre il rischio corruttivo. Per i piccoli comuni, sono obbligatorie misure come il codice di comportamento, l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, la disciplina del conflitto d’interesse, la formazione, la tutela del whistleblower, l’inconferibilità/incompatibilità per funzioni dirigenziali, i patti di integrità, il divieto di pantouflage, il monitoraggio dei tempi procedimentali, il RASA, le commissioni di gara e di concorso e la rotazione straordinaria.
  • Sottosezione trasparenza: disciplina e programmazione della trasparenza come misura generale per prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione. Si fornisce un file Excel con l’elenco degli obblighi di pubblicazione per i piccoli comuni, in cui si deve indicare il responsabile della pubblicazione, le tempistiche e il monitoraggio.

Infine, si sottolinea l’importanza del monitoraggio continuo per il miglioramento della strategia di prevenzione della corruzione.

Il documento si conclude con una serie di allegati che forniscono ulteriori dettagli e strumenti operativi per la compilazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO.

Divieto di Pantouflage: le novità del Regolamento ANAC e delle Linee Guida

Nella Gazzetta ufficiale n.296 del 18 dicembre 2024 è stata pubblicata la delibera Delibera ANAC n. 493 bis del 25 settembre 2024, recante il  «Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001».

Quest’ultima norma, che disciplina il c.d. “divieto di pantouflage“, stabilisce che  «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

In sintesi il nuovo Regolamento, reperibile sul sito dell’ANAC:

  • Definisce i termini chiave utilizzati nel contesto del pantouflage, come “Autorità”, “Presidente”, “Ufficio”, “Amministrazione/Ente”, “titolare dell’incarico” e “RPCT”.
  • Stabilisce che l’accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall’ANAC durante i procedimenti è regolato dal Regolamento sull’accesso civico e agli atti amministrativi.
  • Identifica il Dirigente dell’Ufficio come responsabile del procedimento.
  • Prevede che le comunicazioni avvengano tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • Definisce le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e sanzionatoria, che può essere avviata d’ufficio (secondo la direttiva annuale) o su segnalazione.
  • Stabilisce l’improcedibilità delle segnalazioni anonime, manifestamente infondate, generiche o che esulano dalla competenza dell’ANAC.
  • Prevede la possibilità di archiviare le segnalazioni improcedibili, con l’obbligo di trasmetterle alla Procura della Repubblica o alla Corte dei conti in caso di rilevanza penale o contabile.
  • Disciplina la fase preistruttoria, durante la quale l’Ufficio può richiedere informazioni integrative al RPCT dell’Ente di provenienza, al legale rappresentante del soggetto privato o al titolare dell’incarico.
  • Stabilisce l’avvio del procedimento con una comunicazione formale ai soggetti coinvolti, che include l’oggetto del procedimento, il termine di 180 giorni per la conclusione, l’invito a presentare memorie e i contatti del responsabile del procedimento.
  • Prevede la possibilità di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e ad altri soggetti.
  • Disciplina le audizioni, che possono essere richieste dalle parti o disposte d’ufficio dall’Ufficio o dal Consiglio.
  • Prevede la possibilità di richiedere al Consiglio lo svolgimento di ispezioni da parte della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato.
  • Definisce i casi di sospensione dei termini del procedimento.
  • Stabilisce la comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti coinvolti, con la possibilità di presentare controdeduzioni.
  • Prevede la conclusione del procedimento con una delibera del Consiglio, che può essere di archiviazione o di accertamento della violazione, con l’indicazione delle sanzioni applicabili.
  • Stabilisce la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’ANAC.

Il nuovo Regolamento intende quindi garantire trasparenza, efficacia e tempestività nei procedimenti di vigilanza e sanzionatori in materia di pantouflage; problematica alla quale ANAC ha anche dedicato le apposite Linee Guida n. 1 del 25 settembre 2024, adottate in ari data con la delibera n.493.

Queste sono finalizzate a fornire un’interpretazione chiara e omogenea della normativa, affrontando i dubbi interpretativi emersi e definendo gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, nonché i profili sanzionatori.

Il documento si articola in due parti, la prima delle quali definisce l’ambito di applicazione, fornendo innanzitutto chiarimenti sui soggetti coinvolti e quindi:

  • Enti in provenienza, precisando  che  il divieto si applica ai dipendenti  pubblici provenienti da Pubbliche Amministrazioni (come definite dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001); da Enti Pubblici Economici (nonostante non siano esplicitamente menzionati nell’art. 53, co. 16-ter); da Enti di diritto privato in controllo pubblico, ma non alle società in house.
    • Enti in destinazione, ricordando che il divieto riguarda i soggetti privati che assumono l’ex dipendente, inclusi enti privati, associazioni, fondazioni, imprese e studi professionali.

Quanto alle tipologie di dipendenti pubblici, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, il divieto si estende a: personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo; titolari di incarichi di vertice, dirigenziali (interni ed esterni)

I Poteri autoritativi e negoziali

    • L’esercizio di questi poteri nei confronti dell’ente privato in destinazione, nei tre anni precedenti la cessazione del servizio pubblico, è condizione necessaria per l’applicazione del divieto.
    • Esempi di atti inclusi: provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche di privati, contratti per beni e servizi, autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni.
    • Non sono inclusi atti di carattere generale o endoprocedimentali non vincolanti.

L’attività lavorativa o professionale:

    • Il divieto si applica a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, oneroso o gratuito, connotato da continuità e stabilità.
    • Sono escluse le collaborazioni occasionali, prive di stabilità e organizzazione.

il Periodo di raffreddamento:

    • Il divieto è limitato ai tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico.

La seconda parte della Linee guida tratta dei profili sanzionatori, sancendo: 

  • Nullità del contratto o incarico: La violazione del divieto comporta la nullità del contratto di lavoro o dell’incarico conferito dall’ente privato all’ex dipendente.
  • Restituzione dei compensi: L’ex dipendente pubblico è tenuto a restituire i compensi percepiti in virtù del contratto nullo.
  • Divieto di contrattare con la PA:
    • Il divieto riguarda solo l’amministrazione o ente di provenienza dell’ex dipendente.
    • Il divieto si estende a tutti i tipi di contratto, eccetto quelli per ottenere prestazioni di pubblico servizio.
    • Il divieto non include il divieto di ottenere provvedimenti autorizzatori.
  • Decorrenza del divieto: Il divieto di contrattare decorre dalla data di stipula del contratto di lavoro/incarico dichiarato nullo.
  • Esclusione dalle gare: La violazione del divieto è causa di esclusione dalle procedure di gara.
  • Elemento soggettivo: La sanzione del divieto di contrattare presuppone la colpa o il dolo del soggetto privato.
  • Graduazione della sanzione: La durata triennale del divieto di contrattare non è graduabile.
  • Computo del periodo di raffreddamento: Il periodo di tre anni decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro pubblico, senza sospensioni.
  • Improcedibilità delle segnalazioni: Nel nuovo Regolamento sanzionatorio, le segnalazioni tardive (oltre i tre anni dall’assunzione dell’ex dipendente) saranno improcedibili.

 

 

L’intelligenza artificiale per la P.A. nel Piano triennale per l’informatica dell’AGID

Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 dedica un’intera sezione all’Intelligenza Artificiale (IA), riconoscendone il potenziale trasformativo per la modernizzazione dell’intero settore pubblico. Ciò in coerenza con le indicazioni del “Piano Coordinato sull’Intelligenza Artificiale” COM (2021) 205 del 21 aprile 2021, in cui la Commissione europea ha proposto specificamente di “rendere il settore pubblico un pioniere nell’uso dell’IA”, e della Proposta di Regolamento  del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2021) 206 del 21 aprile 2021,  che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Ai Act)

Il documento elaborato dall’AGID evidenzia come l’IA possa contribuire a:

  • Automatizzare le attività di ricerca e analisi delle informazioni, liberando tempo per attività a maggior valore aggiunto.
  • Aumentare le capacità predittive, migliorando il processo decisionale basato sui dati.
  • Supportare la personalizzazione dei servizi, aumentando l’efficacia dell’erogazione dei servizi pubblici.

Al contempo, il Piano Triennale sottolinea anche la necessità di un approccio responsabile all’implementazione dell’IA nella Pubblica Amministrazione, definendo una serie di principi generali da adottare:

  • Miglioramento dei servizi e riduzione dei costi: concentrare gli investimenti in IA sull’automazione dei compiti ripetitivi, liberando risorse umane e strumentali per migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività.
  • Analisi del rischio: valutare attentamente i rischi associati all’uso dell’IA, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona. A tal fine le pubbliche amministrazioni sono invitate ad adottare  la classificazione dei sistemi di IA secondo le categorie di rischio definite dall’AI Act.
  • Trasparenza, responsabilità e informazione: garantire la trasparenza e l’interpretabilità dei modelli di IA, rendendo conto delle decisioni prese con il supporto di tali tecnologie.
  • Inclusività e accessibilità: assicurare che l’IA sia utilizzata in modo equo, trasparente, non discriminatorio ed accessibile, tutelando in particolar modo le persone con disabilità, alle quali va garantito l’uso degli strumenti informatici sulla base di quanto prescritto dalla “Legge Stanca” n.4/2004.
  • Privacy e sicurezza: adottare elevati standard di sicurezza e protezione della privacy nella gestione dei dati dei cittadini.
  • Formazione e sviluppo delle competenze: investire nella formazione del personale pubblico per un uso efficace dell’IA.
  • Standardizzazione: seguire le attività di normazione tecnica in corso a livello internazionale ed europeo.
  • Sostenibilità: valutare l’impatto ambientale ed energetico dell’IA, adottando soluzioni efficienti.

Oltre a riconoscere l’importanza del quadro normativo europeo, ed in particolare dell’AI Act, il Piano Triennale  evidenzia la necessità di creare un patrimonio di conoscenza nazionale di dataset e modelli di IA, promuovendo la condivisione e il riutilizzo dei dati.

Il documento presenta anche esempi concreti di utilizzo dell’IA nella Pubblica Amministrazione italiana, citando le esperienze di:

  • Agenzia delle Entrate: algoritmi di machine learning per la prevenzione e la rilevazione delle frodi.
  • INAIL: chatbot per fornire informazioni e assistenza agli utenti, e algoritmi per l’analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro.
  • INPS: smistamento automatico della posta elettronica certificata, chatbot per l’assistenza agli utenti e algoritmi per l’analisi dei dati previdenziali.
  • ISTAT: algoritmi di machine learning per l’analisi dei dati statistici e la produzione di previsioni.

il Piano Triennale prevede un’implementazione graduale dell’IA nella PA, con la definizione di un quadro normativo e strategico entro il 2024, seguito dallo sviluppo e l’adozione di soluzioni concrete nel biennio successivo. L’obiettivo finale è quello di rendere l’IA uno strumento fondamentale per la modernizzazione del settore pubblico, migliorando l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi offerti ai cittadini

La strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale

Dal sito istituzionale dell’AGID (https://www.agid.gov.it/it/ambiti-intervento/intelligenza-artificiale) è scaricabile il documento contenente la strategia italiana per l’intelligenza artificiale (IA) per il periodo 2024-2026.

Nel documento si evidenzia l’impatto trasformativo dell’IA in vari settori e si auspica che  l’Italia assuma un ruolo di rilievo nell’ecosistema globale dell’IA.
La strategia si basa su una serie di principi chiave:
• l’IA dovrebbe essere utilizzata per migliorare la competitività del paese e il benessere sociale.
• il nostro Paese dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di tecnologie di IA specifiche per le proprie esigenze e peculiarità.
• l’Italia dovrebbe promuovere un approccio all’IA antropocentrico, affidabile e sostenibile.

La strategia delinea quattro aree strategiche principali: ricerca, pubblica amministrazione, imprese e formazione.
Ricerca: La strategia si propone di rafforzare gli investimenti in ricerca fondamentale e applicata, attrarre e trattenere i talenti, promuovere progetti interdisciplinari, sviluppare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in lingua italiana e rafforzare le collaborazioni internazionali.
Pubblica Amministrazione: La strategia si concentra sul supporto ai processi amministrativi attraverso l’IA, sul miglioramento della fruizione dei servizi pubblici per cittadini e imprese e sulla promozione della neutralità tecnologica.
Imprese: La strategia mira a intercettare i bisogni di innovazione delle imprese italiane, sostenere il comparto ICT italiano e promuovere lo sviluppo di start-up nel settore dell’IA.
Formazione: La strategia si concentra sulla promozione di una formazione universitaria capillare sull’IA, sulla realizzazione di percorsi educativi nelle scuole, sullo sviluppo di iniziative di reskilling e upskilling e sull’educazione all’utilizzo degli strumenti di IA.

Per realizzare questa visione, la strategia prevede una serie di azioni abilitanti, tra cui:
• La creazione di un patrimonio di conoscenza nazionale di dataset e modelli di IA.
• Lo sviluppo di infrastrutture di rete per l’IA.
• L’istituzione di una Fondazione per l’IA responsabile dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio della strategia.
La strategia include anche un sistema di monitoraggio per valutare l’efficacia delle azioni intraprese. A questo fine saranno utilizzati indicatori chiave di prestazione (KPI) e progetti faro per valutare i progressi compiuti.

Il documento evidenzia vari possibili rischi associati all’implementazione dell’IA e propone approcci specifici per mitigarli.

Rischio del “Non Fare”: Questo rischio si riferisce alla possibilità che l’Italia non riesca a sfruttare appieno le opportunità offerte dall’IA, rimanendo indietro rispetto ai suoi concorrenti. Per mitigare questo rischio, il documento suggerisce:

  • Sostenere un rapido processo di introduzione dell’IA nel sistema socio-tecnico italiano.
  • Evidenziare il valore economico dell’impiego di sistemi di IA nei servizi e nei processi produttivi.
  • Sviluppare una tecnologia “su misura” per le esigenze, i valori, i diritti e gli interessi dell’Italia.
  • Investire in applicazioni e soluzioni orientate a supportare le specificità del sistema-Paese, privilegiando lo sviluppo interno rispetto all’importazione di soluzioni generiche.
  • Partecipare attivamente alla competizione geopolitica sulla tecnologia, in particolare sull’IA, a supporto e stimolo dell’Unione Europea.

Rischio dell’Omogeneizzazione Culturale: Questo rischio si riferisce alla possibilità che l’adozione diffusa di sistemi di IA, in particolare di modelli generativi prodotti all’estero, possa portare a una omogeneizzazione culturale e alla perdita di identità nazionale. Per mitigare questo rischio, il documento propone:

  • Sviluppare sistemi di IA nel rispetto dell’etica e della normativa italiana ed europea, a difesa dei valori democratici.
  • Promuovere lo sviluppo di modelli generativi che riflettano i valori e la cultura italiana, in particolare nell’ambito della Pubblica Amministrazione e dei servizi ai cittadini.

Rischio dell’Iper regolamentazione Nazionale: Questo rischio si riferisce alla possibilità che un eccesso di regolamentazione nazionale sull’IA, in aggiunta al quadro normativo europeo già esistente, possa ostacolare l’innovazione e lo sviluppo del settore. Per mitigare questo rischio, il documento suggerisce:

  • Evitare di costruire ulteriori sovrastrutture normative nella definizione delle azioni strategiche.
  • Promuovere l’AI Act europeo con linee guida e percorsi agili e a misura di impresa e di cittadino.

Rischio per il Mondo del Lavoro: Questo rischio si riferisce alla possibilità che l’adozione dell’IA possa portare alla perdita di posti di lavoro e all’aumento delle disuguaglianze. Per mitigare questo rischio, il documento propone:

  • Guidare e regolamentare il processo di trasformazione del mondo del lavoro, con particolare attenzione al capitale umano e alle persone.
  • Investire in iniziative di upskilling e reskilling, per aggiornare le competenze dei lavoratori e favorire il loro reinserimento nei nuovi posti di lavoro creati dalle tecnologie dell’IA.
  • Preservare e migliorare la qualità del lavoro a valle dell’adozione di sistemi di IA.

Rischio del Digital Divide: Questo rischio si riferisce alla possibilità che l’adozione dell’IA possa accentuare le disuguaglianze digitali esistenti, sia tra individui sia tra territori. Per mitigare questo rischio, il documento suggerisce:

  • Definire iniziative di formazione sull’IA trasparenti, accessibili e fruibili in tutto il territorio nazionale.
  • Promuovere la sensibilizzazione sull’importanza dell’IA e delle competenze digitali, in particolare nelle aree meno digitalizzate.

Rischio dell’Inefficacia: Questo rischio si riferisce alla possibilità che la strategia nazionale per l’IA non riesca a raggiungere i suoi obiettivi a causa di una cattiva pianificazione, di una mancanza di coordinamento o di una scarsa disponibilità di risorse. Per mitigare questo rischio, il documento propone:

  • Implementare un meccanismo di coordinamento delle attività e un adeguato sistema di monitoraggio.
  • Associare a ciascuna azione strategica un indicatore e target specifici di raggiungimento dei risultati.
  • Adattare la strategia in modo dinamico all’evoluzione del contesto tecnologico e alle nuove sfide.

In sintesi, il documento propone un approccio olistico alla mitigazione dei rischi dell’IA, che combina misure di regolamentazione, investimenti in formazione e sensibilizzazione, e un’attenta pianificazione e monitoraggio delle azioni strategiche.

  • Cronoprogramma della Strategia:
    Il documento non fornisce date specifiche per l’attuazione delle diverse azioni strategiche. Tuttavia, si possono individuare alcuni orizzonti temporali generali:
    • Breve periodo (2024-2025):
  • Adozione di soluzioni di IA già disponibili nella Pubblica Amministrazione e nelle imprese.
  • Iniziative di reskilling e upskilling per i lavoratori.
  • Realizzazione di progetti pilota su scala nazionale.
  • Definizione di linee guida e protocolli per l’IA.

• Medio periodo (2025-2026):

  • Sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in lingua italiana.
  • Rafforzamento dell’ecosistema della ricerca e delle start-up nel settore dell’IA.
  • Promozione di una formazione universitaria capillare sull’IA.
  • Realizzazione di percorsi educativi nelle scuole.

• Lungo periodo (oltre il 2026):

  • Consolidamento della posizione dell’Italia come leader nell’ecosistema globale dell’IA.
  • Sviluppo di nuove tecnologie di IA specifiche per le esigenze del paese.
  • Creazione di un ecosistema dell’IA sostenibile e inclusivo.

Si tratta, tuttavia, di cronoprogramma  indicativo, che potrebbe essere soggetto a modifiche in base all’evoluzione del contesto e alle risorse disponibili.