Divieto di Pantouflage: le novità del Regolamento ANAC e delle Linee Guida

Nella Gazzetta ufficiale n.296 del 18 dicembre 2024 è stata pubblicata la delibera Delibera ANAC n. 493 bis del 25 settembre 2024, recante il  «Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001».

Quest’ultima norma, che disciplina il c.d. “divieto di pantouflage“, stabilisce che  «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

In sintesi il nuovo Regolamento, reperibile sul sito dell’ANAC:

  • Definisce i termini chiave utilizzati nel contesto del pantouflage, come “Autorità”, “Presidente”, “Ufficio”, “Amministrazione/Ente”, “titolare dell’incarico” e “RPCT”.
  • Stabilisce che l’accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall’ANAC durante i procedimenti è regolato dal Regolamento sull’accesso civico e agli atti amministrativi.
  • Identifica il Dirigente dell’Ufficio come responsabile del procedimento.
  • Prevede che le comunicazioni avvengano tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • Definisce le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e sanzionatoria, che può essere avviata d’ufficio (secondo la direttiva annuale) o su segnalazione.
  • Stabilisce l’improcedibilità delle segnalazioni anonime, manifestamente infondate, generiche o che esulano dalla competenza dell’ANAC.
  • Prevede la possibilità di archiviare le segnalazioni improcedibili, con l’obbligo di trasmetterle alla Procura della Repubblica o alla Corte dei conti in caso di rilevanza penale o contabile.
  • Disciplina la fase preistruttoria, durante la quale l’Ufficio può richiedere informazioni integrative al RPCT dell’Ente di provenienza, al legale rappresentante del soggetto privato o al titolare dell’incarico.
  • Stabilisce l’avvio del procedimento con una comunicazione formale ai soggetti coinvolti, che include l’oggetto del procedimento, il termine di 180 giorni per la conclusione, l’invito a presentare memorie e i contatti del responsabile del procedimento.
  • Prevede la possibilità di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e ad altri soggetti.
  • Disciplina le audizioni, che possono essere richieste dalle parti o disposte d’ufficio dall’Ufficio o dal Consiglio.
  • Prevede la possibilità di richiedere al Consiglio lo svolgimento di ispezioni da parte della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato.
  • Definisce i casi di sospensione dei termini del procedimento.
  • Stabilisce la comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti coinvolti, con la possibilità di presentare controdeduzioni.
  • Prevede la conclusione del procedimento con una delibera del Consiglio, che può essere di archiviazione o di accertamento della violazione, con l’indicazione delle sanzioni applicabili.
  • Stabilisce la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’ANAC.

Il nuovo Regolamento intende quindi garantire trasparenza, efficacia e tempestività nei procedimenti di vigilanza e sanzionatori in materia di pantouflage; problematica alla quale ANAC ha anche dedicato le apposite Linee Guida n. 1 del 25 settembre 2024, adottate in ari data con la delibera n.493.

Queste sono finalizzate a fornire un’interpretazione chiara e omogenea della normativa, affrontando i dubbi interpretativi emersi e definendo gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, nonché i profili sanzionatori.

Il documento si articola in due parti, la prima delle quali definisce l’ambito di applicazione, fornendo innanzitutto chiarimenti sui soggetti coinvolti e quindi:

  • Enti in provenienza, precisando  che  il divieto si applica ai dipendenti  pubblici provenienti da Pubbliche Amministrazioni (come definite dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001); da Enti Pubblici Economici (nonostante non siano esplicitamente menzionati nell’art. 53, co. 16-ter); da Enti di diritto privato in controllo pubblico, ma non alle società in house.
    • Enti in destinazione, ricordando che il divieto riguarda i soggetti privati che assumono l’ex dipendente, inclusi enti privati, associazioni, fondazioni, imprese e studi professionali.

Quanto alle tipologie di dipendenti pubblici, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, il divieto si estende a: personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo; titolari di incarichi di vertice, dirigenziali (interni ed esterni)

I Poteri autoritativi e negoziali

    • L’esercizio di questi poteri nei confronti dell’ente privato in destinazione, nei tre anni precedenti la cessazione del servizio pubblico, è condizione necessaria per l’applicazione del divieto.
    • Esempi di atti inclusi: provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche di privati, contratti per beni e servizi, autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni.
    • Non sono inclusi atti di carattere generale o endoprocedimentali non vincolanti.

L’attività lavorativa o professionale:

    • Il divieto si applica a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, oneroso o gratuito, connotato da continuità e stabilità.
    • Sono escluse le collaborazioni occasionali, prive di stabilità e organizzazione.

il Periodo di raffreddamento:

    • Il divieto è limitato ai tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico.

La seconda parte della Linee guida tratta dei profili sanzionatori, sancendo: 

  • Nullità del contratto o incarico: La violazione del divieto comporta la nullità del contratto di lavoro o dell’incarico conferito dall’ente privato all’ex dipendente.
  • Restituzione dei compensi: L’ex dipendente pubblico è tenuto a restituire i compensi percepiti in virtù del contratto nullo.
  • Divieto di contrattare con la PA:
    • Il divieto riguarda solo l’amministrazione o ente di provenienza dell’ex dipendente.
    • Il divieto si estende a tutti i tipi di contratto, eccetto quelli per ottenere prestazioni di pubblico servizio.
    • Il divieto non include il divieto di ottenere provvedimenti autorizzatori.
  • Decorrenza del divieto: Il divieto di contrattare decorre dalla data di stipula del contratto di lavoro/incarico dichiarato nullo.
  • Esclusione dalle gare: La violazione del divieto è causa di esclusione dalle procedure di gara.
  • Elemento soggettivo: La sanzione del divieto di contrattare presuppone la colpa o il dolo del soggetto privato.
  • Graduazione della sanzione: La durata triennale del divieto di contrattare non è graduabile.
  • Computo del periodo di raffreddamento: Il periodo di tre anni decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro pubblico, senza sospensioni.
  • Improcedibilità delle segnalazioni: Nel nuovo Regolamento sanzionatorio, le segnalazioni tardive (oltre i tre anni dall’assunzione dell’ex dipendente) saranno improcedibili.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *